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Centrifuga
Estrattore
Nella scelta tra centrifuga ed estrattore il criterio di scelta più importante è la tipologia di servizio che voglio offrire:
Questo perché i tempi di preparazione di un estratto non permettono un servizio espresso (a meno che, naturalmente, non acquisti più estrattori).
Per contro, la maggiore quantità di aria nel centrifugato ne accelera l’ossidazione è quindi questo prodotto va consumato in breve tempo. L’estratto, invece, può essere conservato anche fino a 48 ore (dipende molto dal tipo di frutto o verdura usati).
Le altre differenze, almeno nei modelli professionali ed, in particolare sui prodotti Ceado, sono minime ed insignificanti
Compatta e leggera, ma più funzionale e silenziosa che mai.
Ogni componente è stato ripensato appositamente per l’estrazione di succhi freschi di frutta e verdura con l’espulsione automatica della polpa.
Il pratico design è ideale per locali di medie dimensioni con consumi di frutta fino a 10 kg al giorno.
Con espulsione automatica dei residui, con doppio tubo di alimentazione che ottimizza l’estrazione da frutta e vegetali. 2 litri di succo in un minuto!
Servizio continuo e silenziosità, l’ideale sviluppo del business per locali, con consumi di frutta e vegetali oltre i 10 kg al giorno.
Estrattore compatto studiato per lavorare con produttività sul bancone del bar.
Le sue dimensioni le permettono l’uso in batteria.
Solido e innovativo, progettato per il servizio on-demand e la produzione di bottiglie di succo fresco.
Se stai valutando di aprire una gelateria artigianale, prima di prendere la decisione finale bisogna seguire una serie di passi in modo da prendere la decisione sulla base di fatti concreti.
In alternativa all’apertura di un locale nuovo potresti valutare anche di rilevare una gelateria già esistente: questa possibilità ha sia vantaggi che svantaggi: in un articolo successivo analizzerò questo caso.
Qui parto dal presupposto dell’apertura di una gelateria ex-novo.
Bisogna capire che niente è facile e che per avere successo bisognerà impegnarsi e lavorare duramente continuando ad apprendere e puntare al miglioramento continuo.
Il lavoro del gelataio è duro ma può dare anche grandi soddisfazioni, sia personali che economiche.
Ecco una lista (non esaustiva) delle principali cose da fare per aprire una futura gelateria artigianale:
Questa è la prima fase, da adesso inizia quella operativa che richiede non meno attenzione della prima e nella quale, inevitabilmente, sorgeranno problemi imprevisti e la necessità di coordinare i vari professionisti.
Le fasi indicate non devono, per forza, essere eseguite in sequenza, anzi molte vanno eseguite in parallelo.
Inoltre ogni caso ha le sue peculiarità il progetto generale va adattato di conseguenza.
Noi di Safac, con la nostra esperienza e grazie alla collaborazione di vari professionisti siamo in grado di fornirti (gratuitamente) la lista specifica per il tuo caso ed, eventualmente, di affiancarti anche nelle fasi successive.
Vuoi saperne di più o hai dei dubbi, non esitare a contattarci
gratuito e senza impegno
Finalmente possiamo ricominciare a lavorare.
Oggi, Luca Zaia ha approvato un’ordinanza, valida per il Veneto con la quale autorizza, tra l’altro, la vendita di cibo da asporto. Le condizioni sono:
Finalmente, almeno in Veneto,
possiamo ricominciare a lavorare.Safac, naturalmente, è a vostra disposizione per supportarvi nella riapertura.Non esitate a contattarci
Ecco il testo dell’ordinanza Regionale:
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE VENETO
del 24 aprile 2020
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.
Note per la trasparenza
Alla luce dell’esperienza maturata e dei dati epidemiologici e sanitari raccolti, vengono adottate misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti.
Il Presidente Visti l’art. 32 e 117, commi 3 e 4, Cost.;
Visti l’art. 32 l. 833/78, l’art. 117, d.lgs. 112/98, l’art. 50, comma 5, d.lgs. 267/00; Viste le proprie ordinanze di contenimento del contagio da Covid-19;
Visto il D.L. 25.3.2020, n. 19;
Rilevato, altresì, sulla base dei dati forniti anche in data 23 aprile 2020 da Azienda Zero, che permangono situazioni di contagio che impongono, per andamento cronologico e connotati quantitativi e qualitativi il mantenimento di misure di prevenzione anche più restrittive di quelle statali, essendo stati registrati nella medesima data odierna, n. 1329 di soggetti ricoverati, di cui n. 140 in terapia intensiva, con una riduzione di 23 unità, n. 16.881 casi di tampone positivo, con incremento rispetto al giorno precedente di n. 143 unità, n. 9925 casi di soggetti attualmente positivi, n. 9533 di soggetti in isolamento domiciliare, dati che evidenziano una diffusione ancora significativa, seppure con numeri in calo rispetto ai parametri più impattanti e delicati quali carico di ricoveri in terapia intensiva;
Rilevato che è in corso di ripresa, in conformità alla normativa di legge, di attività economiche che determinano la necessità di assicurare pasti ai lavoratori impegnati nelle attività e che l’offerta di pasti caldi e di pronta consumazione assicurata attualmente risulta garantita dai supermercati di alimentari, presso i quali operano produttori di pasti caldi consegnati presso gli esercizi commerciali, spesso connotati da forti code;
Considerato che non si rinviene un divieto posto dalla normativa statale sul contagio covid-19 di produzione di pasti caldi per asporto, essendo vietata la somministrazione per la consumazione sul posto, come si desume dall’art. 1, comma 1, lett. aa), dpcm 104.2020;
Ritenuto, altresì, sempre alla luce dell’esperienza maturata e dei dati in evoluzione comunque positiva, di revocare le restrizioni imposte con ordinanza n. 40 del 13.4.2020 relativamente al commercio di vestiti per bambini, libri e prodotti di cartoleria;
Ritenuto di chiarire, relativamente alle opere pubbliche, a fronte di non piena corrispondenza tra qualificazione SOA e codici Ateco non sospesi, che può proseguire, a prescindere dai codici Ateco principale o secondari intestati all’appaltatore, l’esecuzione dei lavori ascrivibili, in maniera prevalente, alle seguenti categorie SOA:
a) OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE,
METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI
EVACUAZIONE
Rilevato quanto emerso nella riunione del Comitato Operativo Nazionale presieduta dal dott. Borrelli in data 24.4.2020 relativamente alla coltivazione degli orti;
Rilevato che il DPCM consente attività di manutenzione di edifici esistenti strettamente collegati ad altri che risultano sospesi, con conseguente difficoltà pratiche per gli operatori e per gli utenti;
Considerato che, anche in considerazione della prolungata sospensione delle attività conseguente alla normativa emergenziale, gli interventi strettamente edilizi, collegati a quelli impiantistici, si presentano necessari ai fini della disponibilità dei locali, residenziali e delle aziende non sospese;
Rilevato che il DPCM 10.4.2020, da un lato, all’art. 2, comma 12, consente l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati anche per lo svolgimento di attivita’ conservative e di manutenzione, dall’altro, che l’attività delle imprese edili con codice Ateco 43.3, comprendente le opere di manutenzione, risulta sospesa, senza possibilità in via generale di legittimazione con comunicazione al prefetto, con conseguente impossibilità di svolgimento della manutenzione da parte di imprese terze, conseguenza non compatibile con la prassi nettamente prevalente dell’esecuzione di tali lavori da parte di soggetti terzi rispetto al titolare dell’impresa;
Rilevato che la soluzione della comunicazione al Prefetto ai fini dell’accertamento del collegamento di filiera determina comunque una situazione di incertezza per gli operatori e di sovraccarico di comunicazioni, anche, tra l’altro, per le stesse attività di manutenzione relative ad aziende non sospese;
Ritenuto, in tale quadro complesso, a fini di certezza e di garanzia di intervento anche in relazione ad esigenze effettive e inderogabili, tenuto conto dell’assenza di condizioni preclusive sotto il profilo della tutela della salute ed anzi dell’esigenza proprio anche a tali fini di legittimare interventi edilizi minori e per nulla impattanti sul territorio, di consentire l’attività su edifici esistenti, soggetta al regime della comunicazione di cui all’art. 6 del d.p.r. 380/01 o della comunicazione asseverata di cui all’art. 6 bis, del medesimo d.p.r. 380/01, fatto salvo ogni ulteriore titolo abilitativo non emergenziale;
Ritenuto di chiarire il regime di attività oggetto di pareri ministeriali, regolando espressamente la materia, in particolare per quanto riguarda la vendita di prodotti floreali, di coltivazione di orti e boschi e di manutenzione e di servizi alle imbarcazioni;
Considerata la competenza delle regioni in materia di tutela della salute, compresa le funzioni funerarie, del commercio, di attività artigianale, del trasporto pubblico locale, governo del territorio e della tutela della sicurezza nel lavoro;
Visto il D.P.C.M. 10.4.2020;
Richiamato quanto dedotto nella motivazione della propria ordinanza n. 37 del 3.4.2020 in ordine al potere di ordinanza regionale;
Dato atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,
ordina
b. OG 4: opere d’arte nel sottosuolo
c. OG 5: dighe
10.sono consentite le prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni di diporto all’ormeggio nonché per prove, collaudo e consegna delle imbarcazioni, nonché di sistemazione delle darsene per l’espletamento dell’attività ordinaria;
11.è confermato, con riguardo agli ambienti di lavoro delle attività consentite dalla presente ordinanza e dalla propria ordinanza n. 40 del 13.4.2020, l’obbligo di applicazione delle disposizioni del protocollo per la sicurezza sul lavoro sottoscritto a livello nazionale il 14.3.2020 e ogni successiva modifica e integrazione nonché ogni ulteriore disposizione più restrittiva operante nel singolo posto di lavoro;
12.è confermato, per tutti gli spazi pubblici o aperti al pubblico in cui trovano persone in relazione ad attività ammesse dalla presente ordinanza o dall’ordinanza n. 40 o dalla normativa statale, l’obbligo di tutte le persone di rispettare distanziamento di un metro e di utilizzare mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, salve le disposizioni speciali più restrittive già adottate;
13.le misure di cui alla presente ordinanza hanno effetto dalle ore 15 del 24 aprile 2020 al 3 maggio 2020 compreso, salva cessazione anticipata della stessa per effetto di quanto disposto dal decreto legge n. 19 del 2020 e salva proroga nel rispetto del medesimo decreto legge;
14.per quanto non diversamente regolato dalla presente ordinanza, vale quanto disposto dalla propria ordinanza n. 40 del 2020, intendendosi modificato il distanziamento ivi previsto con la distanza di un metro;
15.di dare atto che la violazione delle presenti disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, secondo le modalità regionali già fissate dall’ordinanza n. 40 del 2020;
16.di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento la Direzione Infrastrutture e Trasporti relativamente al punto 2) e, per il resto, la Direzione Protezione Civile;
17. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
18. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=419258
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Lunedì e Martedì’ 28 e 29 Ottobre 2019
dalle 14:30 alle 18:00
Attenzione: Numero di posti limitati.
Evento gratuito su invito con iscrizione obbligatoria e soggetto a conferma.
Affronteremo vari argomenti:
Il gelato artigianale: metodi produttivi ed esecuzione delle ricette
Il gelato espresso nella realizzazione degli stecchi e delle torte gelato fino al frozen yogurt
Lavaggio e manutenzione delle attrezzature
Considerazioni economiche sul mondo del gelato
Antonio Mezzalira
Maestro Gelatiere, inizia la sua carriera lavorando presso la cucina di Massimiliano Alajmo. Qui apprende le arti della cucina e della pasticceria per poi avvici- narsi al gelato. Titolare della gelateria “Golosi di Natura” a Gazzo Padovano (PD) valutata con tre coni dal Gambero Rosso, vincitore dell’oscar mondiale della gelateria, porta nel gelato le sue esperienze di chef specializzandosi sempre di più nel gelato gastronomico e in quello alcolico.
Iscriviti al corso o richiedi maggiori informazione
Primo giorno:
• Metodi di produzione del gelato artigianale
• Preparazione salse e altri prodotti complementari
• I gelati a base latte, le miscele e la produzione
• Prodotti complementari: preparazione di un biscotto
• Lavaggio e manutenzione delle macchine e delle attrezzature
Secondo giorno:
• Le macchine per la produzione del gelato
• Le macchine per il gelato espresso
• Gelato su stecco
• Yogurt e frozen yogurt produzione
• Redditività ed altre considerazioni economiche
Non perdere l’occasione di prendere spunti interessanti da un grande professionista internazionale.
In Safac, martedì 15 Ottobre dalle 09:30 alle 17:30
Il Maestro proporrà prodotti di pasticceria italiana reinterpretati in chiave internazionale.
Produrremo:
• ganache
• pâtes de fruits
• salsa
• confettura
• crema pasticcera
• praline
• scorzette di arancia candite ricoperte
• biscotti di frolla da ricoprire
• barrette cioccolato fondente
• torrone morbido
• glassa a specchio
Ariel Segesser è maestro artigiano pasticcere, cioccolatiere e gelatiere con più di 25 anni di esperienza. Proprietario di Segesser Gourmand, annovera nella sua carriera menzioni speciali, premi e medaglie d’oro in concorsi nazionali e internazionali. Svolge consulenze, dimostrazioni, corsi di formazione in Europa, America Latina e Stati Uniti.
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